Chiarimenti in merito alla proroga del super ammortamento

31 March 2017
L’Agenzia delle Entrate comunica che, per la proroga del super ammortamento e per il nuovo iper ammortamento, possono beneficiare dell’agevolazione tutti i titolari di reddito d’impresa, rimanendo esclusi soltanto i soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014 e le imprese marittime in regime di Tonnage tax (art. 155 TUIR). In merito ai requisiti degli investimenti, essi possono essere rappresentati anche da costruzioni in economia o mediante appalto; per gli investimenti in leasing, la maggiorazione del costo spetta solo all’utilizzatore e non anche al concedente; in caso di sale and lease back l’agevolazione non viene meno in capo all’utilizzatore finale. Sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio, che spetta al più al noleggiante nell’ipotesi in cui la locazione o il noleggio costituiscano l’oggetto principale dell’attività. Per quanto riguarda, infine, gli automezzi regolati dall’art. 164 TUIR, il super ammortamento opera soltanto per i veicoli a deducibilità integrale dei costi (comma 1, lett. a)), cioè i mezzi adibiti ad uso pubblico o quelli esclusivamente strumentali.

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