Cessione del credito e trasferimento della garanzia ipotecaria

19 February 2018
Nella risoluzione ministeriale n. 17 del 16 febbraio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicabilitĂ  dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo temine, di cui agli artt. 15 e ss. del DPR 601/73.
In particolare, l'Agenzia ha chiarito che, a seguito delle modifiche normative operate dal DL. 24.6.2014 n. 91 all'art. 15 del DPR 601/73, l'effetto sostitutivo derivante dall'applicazione dell'imposta sui finanziamenti opera, tra l'altro, a prescindere dalla natura del soggetto cessionario, anche con riferimento:

  • alle successive cessioni di contratti di finanziamento originariamente assoggettati ad imposta sostitutiva;
  • alle successive cessioni di crediti relativi a finanziamenti assoggettati ad imposta sostitutiva;
  • ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi.
Per quanto sopra, anche l'atto di cessione del credito, derivante da un finanziamento soggetto ad imposta sostitutiva sui mutui, e di trasferimento della relativa garanzia ipotecaria, operato a favore di un soggetto diverso da una banca o da un istituto di credito, può beneficiare dell'effetto sostitutivo previsto dall'art. 15 del DPR 601/73, atteso che la norma non prevede alcun particolare requisito in capo al cessionario del credito e subentrante nella relativa garanzia.

http://www.eutekne.it