Cedolare secca

02 September 2017
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso (ex art. 13 del D.lgs. n. 472/1997) alla sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del D.lgs. 14/3/2011, n. 23, nell’ipotesi di omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione in regime di "cedolare secca”. Più precisamente, in caso di tardiva od omessa comunicazione della proroga di un contratto di locazione in regime di cedolare secca è ammessa la possibilità del ravvedimento con riferimento alla nuova sanzione base di 100 o 50 euro (articolo 7 quater, comma 24, Dl 193/16).

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