Banche in default: non regge il segreto professionale dell’Autorità di vigilanza

13 September 2018
Secondo quanto stabilito dalla Sezione V della Corte di Giustizia Europea nell’ambito delle sentenze relative alle cause C-358/16 e C-594/16, entrambe depositate il 13 settembre 2018, le autorità nazionali di vigilanza finanziaria possono divulgare informazioni coperte dal segreto professionale a chi ne faccia richiesta per garantire il rispetto del diritto di difesa o per il loro utilizzo nell’ambito di un procedimento civile o commerciale. La Banca d’Italia ed i giudici nazionali competenti sono chiamati, in questo contesto, ad effettuare un bilanciamento tra gli opposti interessi delle parti, ovvero l’interesse del richiedente di disporre delle informazioni e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle siffatte informazioni coperte dall’obbligo del segreto professionale.

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