Bancarotta fraudolenta per “dissipazione”

15 September 2017
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 41796, depositata in data 14 settembre 2017, ha precisato che, per consolidata giurisprudenza, la bancarotta fraudolenta per dissipazione richiede, sotto il profilo oggettivo, l’accertamento dell’incoerenza assoluta, nelle prospettiva delle esigenze dell’impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell’autore della condotta di diminuire il patrimonio della società per scopi del tutto estranei agli interessi aziendali.

Per tale motivo, secondo la Corte, la considerazione che l’amministratore di una società in crisi,  successivamente fallita, abbia risolto due contratti di appalto, realizzando così ricavi di gran lunga inferiori ai costi sostenuti, non può, di per sé, ritenersi idonea a integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta per "dissipazione”, in assenza di un’adeguata analisi del rapporto tra costi e ricavi dei contratti, alla luce della situazione di crisi imprenditoriale in corso e delle strategie aziendali perseguite.

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