Attività di consulenza in materia di investimenti finanziari

14 February 2018
L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 954-914/2017, ha chiarito il trattamento IVA da applicare a un servizio di consulenza finanziaria.
Il caso esaminato nell'interpello concerne una società di intermediazione mobiliare autorizzata, fra l'altro, a svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti in una posizione di assoluta indipendenza rispetto a qualsiasi altra realtà finanziaria coinvolta.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la consulenza in materia di investimenti non rientra nell'ambito dei servizi di intermediazione esenti IVA, in base al combinato disposto dell'art. 10 co. 1  nn. 4 e 9 del DPR 633/72, qualora:

  • la società autorizzata a svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti sia in posizione di assoluta indipendenza rispetto ai soggetti titolari degli strumenti finanziari (es. banche, gestori, ecc.);
  • non sussista alcun elemento/atto contrattuale il quale possa essere ricondotto nell'ambito di attività di negoziazione.
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