Applicazione della disciplina dell’insolvenza alle partecipate

07 March 2017
Con la sentenza n. 22209 del 2013, la Corte di Cassazione si era espressa sancendo l’applicazione della normativa della crisi di impresa e di insolvenza a tutte le società di capitali. Detto principio è stato ribadito nella sentenza della stessa Corte, sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3196. Non fanno eccezione quindi le società di capitali partecipate da enti di diritto pubblico, comunemente giudicate "organismi di diritto pubblico sostanziale”, poiché la scelta di perseguire scopi pubblici attraverso strumenti di diritto privato comporta l’assunzione di tutti i rischi ad essa correlati, insolvenza compresa. Ne consegue che la responsabilità per atti di mala gestio di queste società partecipate da compagine pubblica rimane limitata alla società stessa, che sarà soggetta, oltre alle direttive derivanti dal settore pubblico, alle normali regole privatistiche della disciplina delle società di capitali.

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