Ai fini IRAP rileva l’inerenza “civilistica”

12 June 2018
Con l'ordinanza 11 giugno 2018 n. 15115, la Corte di Cassazione ha affermato che il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini IRAP è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili. Pertanto, l'Amministrazione finanziaria deve contestare la presunta assenza di inerenza non sulla base delle presunzioni legali di parziale inerenza previste dal TUIR, ma in virtù dell'appostazione degli oneri nel Conto economico in modo difforme a quanto previsto dai principi contabili adottati dall'impresa.

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