Abuso del diritto: la scissione

26 July 2017
Con la Risoluzione del 25 luglio 2017 n. 97, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non vi è abuso del diritto in presenza di una scissione parziale proporzionale di una società con beneficiaria neocostituita e la successiva cessione di tutte le partecipazioni nella scissa; infatti, in forza della nuova disciplina dell’abuso del diritto, se il sistema offre più percorsi per raggiungere lo stesso risultato e questi sono tutti legittimi, il contribuente può scegliere quello meno oneroso. La risoluzione considera poi, ai fini dell’imposta di registro, l’operazione non suscettibile di essere qualificata abusiva.Con la risoluzione del 26 luglio 2017 n. 98, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si configura ipotesi di abuso del diritto qualora ci sia un’operazione di scissione asimmetrica non proporzionale con la quale:

  • ai soci della società scindenda che non intendono usufruire dell’assegnazione agevolata di immobili (ex art. 1 co. 115-120 della L. 208/15) vengono attribuite le quote della beneficiaria;
  • le persone fisiche che intendono procedere con detta assegnazione restano soci della scissa.
Ai fini dell’imposta di registro, la risoluzione rileva che la scissione è espressamente disciplinata dalla Tariffa e la successiva assegnazione agevolata "non appare idonea a mutare la qualificazione giuridica dell’operazione”.

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