È riciclaggio qualora si depositi in banca “denaro sporco”? (Cass. pen. Sez. II, 20 ottobre 2017, n. 52549)

18 November 2017
Nella sentenza n. 52549 depositata in data  17 novembre 2017, la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui l’ipotesi di riciclaggio è diversa rispetto all’ipotesi di ricettazione in relazione all’elemento materiale, che si connota per l’idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, e all’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione. Per la realizzazione della condotta di riciclaggio non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni provento di reato in quanto è sufficiente anche solo che sia ostacolata. Quindi, integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita in quanto, essendo il denaro un bene fungibile, viene automaticamente sostituito con "denaro pulito”. In definitiva, per integrare il delitto di riciclaggio sono idonee tanto operazioni volte ad impedire in modo definitivo l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità quanto operazioni che lo rendono difficoltoso.


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